Il Codice Civile tratta degli sciami di api nel libro terzo, inerente la proprietà, al capo III sui modi di acquisto della stessa, nella sezione su occupazione e invenzione.
Preliminarmente vi sono due soggetti da tenere presenti: il proprietario di sciami, cioè l’apicoltore, ed il proprietario del fondo ove gli sciami si sono rifugiati.
L’articolo principale che tratta degli sciami d’api è il 924, il quale dice che il proprietario di sciami di api ha diritto ad inseguirli sul fondo altrui.
In tal senso è una specificazione di quanto prevede già l’articolo 842 quando dice che il proprietario di un fondo non può impedire, salvo il fondo sia chiuso o vi siano colture suscettibili di danno, che vi si entri per recuperare fauna ivi rifugiata.
Va inoltre richiamato l’articolo 843, il quale reitera che il proprietario deve permettere l’accesso a chi vuole riprendere l’animale che sia sfuggito alla custodia recandosi sul fondo, ma aggiungendo anche che il proprietario può impedire l’accesso consegnando l’animale.
Tornando all’articolo 924, dal proprietario degli sciami è dovuta per eventuali danni cagionati al fondo una indennità. Questa è diversa da un risarcimento danni, limitandosi qui a un ristoro patrimoniale non dovuto da un illecito, ma conseguente all’esercizio di un atto giuridicamente lecito. Dunque l’indennizzo non è diretto a risarcire in pieno, ma solo a reintegrare il sacrificio del diritto subito dal proprietaro del fondo.
E’ presente anche un termine: è previsto (e qui si giustifica la posizione dell’articolo all’interno del codice) che se il proprietario non ha inseguito gli sciami entro due giorni o ha cessato durante due giorni di inseguirli, il proprietario del fondo ove gli sciami si sono rifugiati può prenderli e ritenerli. E’ lecito ritenere che il termine decorra dal giorno in cui il proprietario degli sciami abbia avuto conoscenza del luogo ove si trovano.
A livello di giurisprudenza si tenga conto che è stato considerato rilevante anche l’articolo 2052 del Codice Civile, il quale prevede che colui che è proprietario di un animale o che se ne serve è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito.
Tale responsabilità è discusso se sia solo aggravata o propriamente responsabilità oggettiva. Rileva per certo che nel caso delle api la responsabilità si fondi sul mero rapporto di uso dell’animale, assumendo lo stato di fatto rilievo nella fattispecie.
Si tenga in particolar modo conto che l’articolo parrebbe liberare il proprietario degli sciami o il custode dalla responsabilità solo qualora possano dimostrare il caso fortuito (cioè un evento naturale o assimilabile, indipendente dalla volontà umana e imprevedibile, al quale non fosse possibile prevenire con cautele della media diligenza).
Dunque per i danni cagionati non già dal recupero degli sciami, ma dagli sciami stessi, parrebbe bastante per il proprietario del fondo dimostrare il nesso eziologico (di causa ed effetto) tra il danno subito e gli sciami presenti nel suo fondo, mentre soltanto il caso fortuito (e non già l’assenza di colpa) libera l’apicoltore incidendo sul nesso eziologico (sostituendosi in questo al comportamento degli sciami come causa principale del verificarsi del danno).
Si noti che in questo caso, a differenza delle operazioni di recupero, si parla di vero e proprio risarcimento di danni e non già di indennità.
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Luca
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